IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Panato Devis, nato il 13 dicembre 1974 a Trento - atto di nascita n. 2502 P.I.S.A. - residente a Pontearche (Trento), via Cesare Battisti n. 90 gia' soldato effettivo al IV Reggimento Alpini in San Candido (Bolzano), ora in congedo. Libero. Imputato del reato di: "furto militare" (artt. 230 codice civile, primo e secondo del c.p.m.p.) perche', effettivo al IV Reggimento Alpini in San Candido, in epoca anteriore e prossima al 22 ottobre 1993, si impossessava, a profitto proprio e a danno dell'Amministrazione militare di un proiettile tracciante calibro 7,62 Nato. Fatto accertato in San Candido. All'odierna udienza dibattimentale la difesa dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (cosi' come modificato dall'art. 53 della legge n. 296/1993) nella parte in cui non prevede la applicabilita' della norma ivi contenuta anche ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il p.m. si e' associato alla richiesta. Ritiene questo giudice che la questione sia rilevante. Infatti essa e' stata sollevata a seguito di richiesta di applicazione di mesi due e giorni venti di reclusione militare, sostituita con la multa nella misura di L. 2.000.000. Il pubblico ministero ha motivato il proprio dissenso soltanto sulla base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte, sez. I, 30 giugno 1994, in causa De Francesco), secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostitutive e' inapplicabile nel rito militare. Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della Corte costituzionale, cui il p.m. si e' associato.