IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha pronunciato in  pubblica  udienza  la  seguente  ordinanza  nel
 procedimento  penale  a  carico  di Panato Devis, nato il 13 dicembre
 1974 a Trento - atto di  nascita  n.  2502  P.I.S.A.  -  residente  a
 Pontearche (Trento), via Cesare Battisti n. 90 gia' soldato effettivo
 al  IV  Reggimento  Alpini  in San Candido (Bolzano), ora in congedo.
 Libero.
    Imputato del reato di: "furto militare" (artt. 230 codice  civile,
 primo  e  secondo  del  c.p.m.p.) perche', effettivo al IV Reggimento
 Alpini in San Candido, in epoca anteriore e prossima  al  22  ottobre
 1993,    si    impossessava,   a   profitto   proprio   e   a   danno
 dell'Amministrazione militare di  un  proiettile  tracciante  calibro
 7,62 Nato. Fatto accertato in San Candido.
    All'odierna  udienza  dibattimentale  la  difesa  dell'imputato ha
 sollevato questione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  53
 della  legge  n.  689/1981  (cosi' come modificato dall'art. 53 della
 legge n. 296/1993) nella parte in cui non prevede  la  applicabilita'
 della  norma  ivi  contenuta  anche  ai procedimenti penali avanti ai
 tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Il p.m. si e' associato alla richiesta.
    Ritiene questo giudice che la  questione  sia  rilevante.  Infatti
 essa  e'  stata  sollevata  a seguito di richiesta di applicazione di
 mesi due e giorni venti di reclusione  militare,  sostituita  con  la
 multa nella misura di L. 2.000.000.
    Il  pubblico  ministero  ha  motivato il proprio dissenso soltanto
 sulla base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte,
 sez. I, 30 giugno 1994,  in  causa  De  Francesco),  secondo  cui  la
 disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostitutive
 e' inapplicabile nel rito militare.
    Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della
 Corte costituzionale, cui il p.m. si e' associato.